Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e pr IDFOX Investigazioni

 

Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi

Tariffe Investigatore Privato: Prezzi, Costi Agenzia

In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, per agente investigativo ha un costo minimo di € 50

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IDFOX SRL, pone un'esperienza ultraventennale nel settore delle investigazioni e utilizza tutte le opportune tecniche nell’attività di intelligence, ricercando mezzi e sistemi sempre all’avanguardia, avvalendosi nello specifico di esperti del settore di provata affidabilità, maturata esperienza professionale, con studi strategici finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo: investigazioni Private_infedeltà coniugale_affido minori_assegno mantenimento_investigazioni aziendali_concorrenza sleale_violazione marchi e brevetti_investigazioni internazionali_infromazioni finanziarie_recupero crediti_bonifiche telefoniche_indagini difensive_indagini informatiche.

L'impegno costante dimostrato e il continuo aggiornamento professionale, associato alle tecniche d’indagine applicate, tenuto conto del radicale mutamento dei tecnicismi investigativi, fanno dell’ IDFOX SRL Investigazioni una società leader nel settore.

L'agenzia investigativa IDFOX SRL Investigazioni autorizzata dalla Prefettura di Milano, sino dal 1992, è sinonimo, da sempre, di affidabilità, efficacia, efficienza. Apprezzata dai clienti per i “risultati” ottenuti, si è evidenziata anche per la sua riservatezza, caratteristica fondamentale in tale ambito. 
L’investigatore privato Max Maiellaro è il titolare dell’agenzia “IDFOX SRL”, dopo un trascorso ricco di esperienze maturato nella Polizia di Stato, ha operato nel privato quale responsabile dei servizi di sicurezza di multinazionali  e la maturata professionalità, sostanziandosi nel campo della sicurezza e operando in svariati settori, quali quelli dell’elettronica, chimica,  meccanica, alta moda, aeronautica e ferroviaria, in Italia e all’estero.

In questi contesti, la professionalità è titolarità indispensabile per la concretizzazione dei risultati e l’eccellente attività dell’ agenzia “IDFOX SRL” ® è certificata dai numerosi e brillanti risultati, raccolti in campo civile e penale.

   

Contattateci per un preventivo gratuito e senza impegno
IDFOX SRL sas Via Luigi Razza 4 - 20124 Milano 

 Tel.02344223 (r.a.)

 www.idfox.it mail: max@idfox.it

 

Tariffario costo e listino di un  investigatore privato a Milano

 Una delle domande più frequenti rivolte ad un investigatore privato specializzato  è: quanto costa al giorno e quali sono le tariffe?

L RISPOSTA è SEMPLICE: un professionista detective Privato “autorizzato a Milano! Costo meno di un taxi ad ora! È meglio chiarire che  ci sono delle varianti che compongono i costi e le tariffe, cosa è compreso nei servizi investigativi e cosa si rischia con investigazioni a prezzi modici, ( non sono investigatori privati autorizzati – sono abusivi ) meglio non consultarli, soprattutto quelli che ti danno l’appuntamento al bar della stazione a ti chiedono di fare un pagamento su postepay ed altro! Evitate sono dei truffatori!!!!!! Comunque i costi di un investigatiore privato a Milano variano dalle 45 ai 50 euro per ora  piu le spese. Rippoeto costiamo meno delle tariffe di un Taxi! 

 


INVESTIGAZIONI INDUSTRIALI 
Concorrenza sleale - Controspionaggio e Antisabotaggio Industriale - Infedeltà Professionale di Soci e Dipendenti - Ammanchi contabili - Operazioni Finanziarie illecite - Assenteismo dei dipendenti - Fughe di notizie - Scorrettezze nell’assegnazione di appalti - Protezione marchio aziendale - Contraffazione dei prodotti – Diffusione o sabotaggio dei segreti industriali - Protezione dei brevetti - Indagini su furti – Indagini Recupero refurtiva - Bonifiche telefoniche ed ambientali (cimici, microspie etc..).

INVESTIGAZIONI PRIVATE
Infedeltà coniugale – riduzione e/o aumento assegno mantenimento; indagini affidamento minori - Osservazione comportamento giovanile - Protezione dei minori (droga etc.) - Rintraccio persone scomparse. Sorveglianza per la protezione da adescamenti e circonvenzioni di minori, anziani e incapaci - investigazioni per delitti di stalking o molestie. 

INDAGINI DIFENSIVE 
L’investigatore privato, su mandato legale, è autorizzato a svolgere le indagini difensive (Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/2000), nonché attività investigativa preventiva (art. 391/nonies), individuazione elementi di prova a favore dell' indagato o della parte lesa, sopralluoghi tecnici e, colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione informazioni (art. 391/bis).

INVESTIGAZIONI ECONOMICHE FINANZIARIE E RECUPERO CREDITI
Investigazioni commerciali - patrimoniali - personali e societari - Controllo solvibilità e affidabilità verifica protesti - Rintraccio debitori irreperibili - Rintraccio beni mobili ed immobili pignorabili, ricerca e rintraccio di beni occultati all’estero.


Agenzia Investigativa Internazionale

IDFOX SRL è un’organizzazione internazionale con corrispondenti on line in tutto il mondo: la nostra organizzazione ci consente di svolgere indagini a livello nazionale e internazionale.

 

Paesi con cui operiamo:

Stati Uniti, Brasile, Messico, Canada, Cuba, Jamaica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Cile, Argentina, India, Cina, Sud Corea, Giappone, Vietnam, Thailandia, Cambogia, Singapore, Filippine , Egitto, Tunisia, Marocco, Israele, Libia, Turchia, Grecia, Libano, Algeria, Oman, Arabia Saudita e Yemen, Kenya, Sud Africa, Santo Domingo, Tanzania, Senegal, Madagascar, Nigeria, Spagna, Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Belgio, Olanda, Romania, Bulgaria, Mosca, Ucraina, Danimarca, Cecoslovacchia, Slovacchia, Svezia, Norvegia, Germania, Austria, Gran Bretagna e Irlanda e Lussemburgo.

Se un dubbio vi attanaglia e per qualsiasi informazione per risolvere i vostri problemi personali e professionali su investigazioni aziendali, investigazioni private, investigazioni tecniche scientifiche e investigazioni finanziare e commerciali, non esitate a mettervi in contatto con noi per richiedere un preventivo gratuito.

RISULTATI GARANTITI CON PROVE GIURIDICAMENTE VALIDE

Tutti i nostri servizi sono documentati con prove cinefotografiche e dettagliate relazione tecnica per eventuale uso Legale. Tutti i componenti dell’agenzia IDFOX SRL, sono ex appartenenti delle Forze di Polizia  ed esperti in vari settori.

 

Di seguito riportiamo alcune sentenze, relative all’operato dell’investigatore Privato.

 

Investigatore privato: chi è?

L’investigatore privato è un professionista, dotato di un’apposita licenza rilasciata dalla prefettura territorialmente competente, che svolge un’attività di investigazione o di ricerca per conto di privati e aziende.

L’investigatore privato può lavorare in forma autonoma, ed essere titolare di un istituto di investigazioni, oppure svolgere la sua attività come dipendente all’interno di un’agenzia di investigazione.

La figura dell’investigatore privato è sempre stata circondata da un’aura di mistero, probabilmente per le descrizioni che ci hanno proposto gli autori dei più famosi bestseller, per le scene che abbiamo visto sul grande schermo e/o per l’alone di segretezza che avvolge le attività espletate da questo professionista. Un professionista che lavora nell’ombra, che effettua pedinamenti e riesce a carpire con foto, video e sopralluoghi le azioni che il soggetto, che rientra nel suo mirino, compie indisturbato pensando di non essere visto da occhi indiscreti e di poter agire senza destare alcun sospetto.

Può trattarsi di un marito o di una moglie che incontra l’amante o di un lavoratore che dichiara di essere in malattia e, invece, è andato in vacanza in una località marittima. O, ancora, può trattarsi del dipendente che sostiene di assistere un parente disabile usufruendo dei permessi della Legge 104 e, invece, impiega gran parte del tempo allo svolgimento di commissioni personali (ad esempio, un aperitivo con gli amici o una gita fuori porta) dedicando solo un momento marginale della giornata al portatore di handicap.

 

Investigatore privato: cosa può fare e cosa non può fare

Accade con molta frequenza che un marito/una moglie o un datore di lavoro, a fronte di alcuni sospetti, conferiscano l’incarico ad un investigatore privato affinché possa svolgere delle indagini e documentare con foto, riprese e registrazioni audio ciò che vede con i suoi occhi e ciò che viene detto in sua presenza.

 

L’investigatore privato può:

  •  effettuare pedinamenti e sopralluoghi (in tal caso, è necessario il consenso del titolare del posto);
  • scattare foto e girare riprese soltanto in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • registrare le conversazioni che avvengono in sua presenza;
  • monitorare gli spostamenti di un’autovettura avvalendosi delle nuove tecnologie di localizzazione (Gps satellitare);
  • avvalersi di collaboratori;
  • raccogliere alcune informazioni relative alla salute e alla vita sessuale, nel rispetto di precise garanzie a tutela della riservatezza delle persone, come stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali.

 

Ovviamente, durante il suo mandato, l’investigatore privato non può infrangere la legge; di conseguenza, non è legittimato:

  •  ad accedere in luoghi privati senza permesso;
  • a realizzare riprese nella privata dimora senza consenso;
  • ad intercettare telefonate;
  • accedere a conto corrente personale o ad altri dati coperti dalla privacy.

 

Le indagini per privati e aziende

L’investigatore può svolgere indagini per i privati cittadini e per le aziende.

Per i privati cittadini, l’investigatore può:

  •  effettuare pedinamenti;
  • fare investigazioni sull’infedeltà coniugale;
  •  fare investigazioni per l’affidamento di un minore;
  • fare investigazioni difensive come previsto dalla legge 397/2000;
  • controllare i giovani.

 

Per le aziende, l’investigatore può svolgere:

  •  indagini sull’assenteismo, sullo spionaggio industriale, sulla concorrenza sleale;
  • indagini patrimoniali;
  • bonifiche aziendali per individuare eventuali violazioni della privacy.

 

Investigatore privato: le prove raccolte valgono nel processo?

Le prove raccolte dall’investigatore privato durante le sue indagini possono essere utilizzate come mezzi di prova all’interno di un processo civile o penale, a condizione che l’acquisizione sia avvenuta nel rispetto della legge.

C’è una precisazione da fare. Mentre nel processo penale ogni prova raccolta illecitamente è inutilizzabile, nel processo civile il giudice può valutare l’attendibilità delle prove raccolte violando i diritti altrui o la legge.

Nel caso in cui le prove raccolte dall’investigatore privato siano ritenute insufficienti o vengano contestate dalla controparte, il detective può essere chiamato a deporre come testimone per avvalorare le prove portate in giudizio.



Investigatore Privato: L'azienda può far sorvegliare i dipendenti da un investigatore privato? 

Nessuna violazione dello statuto dei lavoratori. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 23303 del 18 novembre 2010 L'imprenditore che dubita dell'onestà dei suoi dipendenti, può assumere investigatori privati per sorvegliarli a loro insaputa nello svolgimento delle attività.

Lo ha stabilito la Suprema Corte che con la sentenza 23303 del 18 novembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da un uomo contro il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società per cui lavorava.

In seguito a sospetti sul comportamento dei suoi dipendenti, una srl si era rivolta ad un istituto di sorveglianza perchè li tenesse sott'occhio durante le ore lavorative. Così l'imprenditore, dopo aver scoperto che il dipendente in causa, insieme al fratello, recuperava da terra scontrini usati e sottraeva la merce corrispondente, lo aveva licenziato. L'uomo si era rivolto prima al Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, e poi, avendo perso la causa in primo grado, si era rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro, l'illegittimità del comportamento del datore, che, contravvenendo alle norme a tutela dei lavoratori, li aveva fatti sorvegliare.

Il giudice, dichiarando la piena legittimità del recesso, ha inoltre affermato che "le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod.civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato).

Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere".

Investigatore Privato, Confermata la liceità dell'indagine per accertare illeciti commessi dal dipendente in azienda. Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sent. 07.08. 2012 n° 14197

Liceità dell'utilizzo di investigatori privati per l'accertamento di fatti illeciti commessi dal dipendente che non si sostanzino in meri inadempimenti lavorativi.

Legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'impresa a causa della sottrazione da parte di un dipendente di un quantitativo di beni aziendali che non poteva venir giustificato dalla prassi per cui i generi alimentari non consumati potevano essere portati via dal personale.
La condotta del lavoratore è stata ritenuta, nella fattispecie, lesiva del rapporto fiduciario tra dipendente e società. A nulla è valsa l’eccezione del lavoratore circa la presunta illegittimità del ricorso da parte della società all'attività di investigatori privati per controllare il suo operato quale dipendente.
Richiamata una precedente pronunci (Cass., Sent. n° 9167/2003), la S.C. ha statuito che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere a collaborazione di soggetti (come le agenzie investigative) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi l'accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.

Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta da suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione."
La Cassazione, tra l'altro, ha precisato, nell'ambito dei limiti a cui devono attenersi i controlli effettuati da un investigatore privato pagato dall'azienda, che qualora l'azienda sospetti che il proprio dipendente sottragga beni aziendali, i controlli possibili, da parte di un investigatore privato, sono quelli di procedere alla perquisizione personale (cioè corporale) del lavoratore sospetto infedele, ma non alla perquisizione dell'auto o dell'abitazione del lavoratore.
Men che meno, poi, il detective privato può procedere ad indagini vertenti sul controllo dell'attività lavorativa: non può spingersi – o venire incaricato a spingersi – a verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa, cioè a fare l'esame (a distanza) di come il dipendente svolga le mansioni affidategli.
Insomma, l'attività degli investigatori privati era, nel caso in esame, del tutto giustificata dalla circostanza che non si trattò di un mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa, bensì di veri e propri atti illeciti ascrivibili al dipendente - un dipendente d'albergo siciliano - che fu il bersaglio dell’azione del detective privato de quo.

Investigatore Privato, Cassazione Penale Sentenza n. 9667/2010
Sì dalla Cassazione ai pedinamenti GPS senza autorizzazione per chi e’ indagato 
Via libera al pedinamento satellitare “senza autorizzazione preventiva” da parte del giudice nei confronti di chi e’ indagato. Lo sottolinea la Cassazione (quinta sezione penale, sentenza 9667) rilevando che “la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (Gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all’attività di intercettazione di conversazioni o comunicazione”.

Ecco perché, dice piazza Cavour, per questo tipo di pedinamento “non e’ necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice”.
In questo modo la Suprema Corte ha respinto il ricorso di tre extracomunitari residenti nel torinese nei confronti dei quali il gip presso il Tribunale di Alessandria aveva disposto la misura carceraria sulla base di pedinamenti avvenuti appunto tramite il sistema Gps. Inutilmente i tre indagati hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando in particolare “la violazione sulla disciplina della privacy” relativamente alle rilevazioni dei dati tramite sistema Gps.
La Cassazione ha respinto il ricorso dei tre extracomunitari e ha ricordato che in questo caso non c’e’ stata alcuna violazione della privacy in quanto “essendo in corso indagini” nei confronti dei tre il pedinamento satellitare non prevede la preventiva autorizzazione del giudice.

n. 12042/08 del 18 Marzo 2008

Investigazioni private: lecite le “ambientali” in autovettura in quanto non vi è norma incriminatrice che tuteli la riservatezza in autovettura sulla pubblica via. 

Così ha stabilito la Cassazione in relazione all'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture da parte di investigatori privati. La Corte ha richiamato, in sentenza, l'art. 615 bis che fa riferimento ai luoghi indicati nell'articolo 614 c.p. (abitazione o privata dimora), escludendo da questi l'autovettura che si trovi in una pubblica via che non è ritenuta luogo di privata dimora.

Corte di Cass., sez. V penale, nr. 12042 del 30.01.2008 - dep. 18.03.2008

Fatto 
1 - Il Gup di Brescia ha dichiarato ai sensi dell'art. 129 Cpp n.d.p. perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, contro B. ed altri 21 imputati, appartenenti a varie agenzie private di investigazione, per reati contestati in ciascun caso in concorso a due o più ai sensi degli artt. 623 bis e 617 bis, co. 1^ e 2^ o 3^ o 617 CP, ed in taluna ipotesi anche con riferimento all'art. 35 L. 675/96, per l'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture private.
Il P.M. propone ricorso per violazione di legge, analizzando la lettera delle norme, ed il sistema in materia di intercettazioni. 
2 - Il ricorso è infondato.
L'unico precedente, citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. V n. 4264/05 - rv. 235595), esclude che nel caso di specie si tratti di intercettazioni. In effetti la questione va risolta con riferimento alla ratio di incriminazione dei fatti contro la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto o all'“ambiente” o agli “strumenti di comunicazione”. 
Agli “strumenti di comunicazione” si rapportano il titolo dell'articolo 617 Cp "Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” e la frase recata dall'articolo 617 bis "al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”.
La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti. Gli articoli 617 ss., introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all'epoca il telegrafo o il telefono. Gli artt. 617 quater, quinquies, sexies aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti nuovi. Infine l'art. 623 bis estende le disposizioni a "qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati". 
In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli articoli 617 - 623 Cp è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza. Invece la riservatezza di "notizie” ed "immagini” che si rapporta all'“ambiente” è tutelata nell'articolo 615 bis, introdotto dall'art. 1 della prima legge innovativa citata, la n. 98 del 1974, con il titolo "interferenze illecite nella vita privata". 
La disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 Cp, e cioè l’abitazione o la privata dimora. E l'autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora (cfr. Cass., n. 5934/81 - Ced 149373 e, di seguito, la giurisprudenza relativa alle disposizioni del codice procedurale in materia d'intercettazioni tra presenti che, concernendo l'utilizzabilità delle prove, presume essa quella sostanziale, Cass. n. 1831/98, n. 4561/99 - 2143036, n. 4979/00 - 216749, n. 3363/01 - 218042, n. 1281/03 - 223682, n. 8009/03 - 223960, n. 5/03 - 224240, n. 2845/04 - 228420, n. 26010/04 - 229974, n. 43426/04 - 23096, n. 13/05 - 230533, n. 4125/07 - 235601). Né ha nulla a che fare con questa tematica la normativa (L. 675/96 – Dl. lgs. 196/03) sostanziale sul trattamento illecito dei "dati personali", che all'evidenza concerne fatti diversi ed ulteriori rispetto alla possibilità di acquisizione di qualsiasi dato riservato. E' quanto interessa. Nessuna norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via. 

 

Investigatore Privato, Riprese video o fotografiche

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE
Sentenza 1-30 ottobre 2008, n. 40577
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Bologna, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena, il 15.3.2005, aveva condannato A.M. alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 393, 624, 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 594 c.p., in danno di F. L..
I giudici merito hanno accertato che quest’ultimo, sapendo che la propria moglie M.C. si trovava in casa dell’ A. e sospettando l’esistenza di una relazione tra i due, li attese nella strada pubblica prospiciente l’abitazione e li fotografò all’uscita, mentre ancora si trovavano nel cortile della casa.
Mentre si accingeva ad andar via a bordo della sua autovettura, fu raggiunto e fermato dall’ A., che lo ingiuriò, gli strappò la giacca, si appropriò delle chiavi dal quadro di accensione della macchina e si allontanò, in compagnia della moglie del F.. Seguirono altre convulse fasi dell’episodio, con reiterazione d’ingiurie, percosse (che procuravano lesioni alla parte offesa) e danneggiamenti da parte dell’ A., al fine di recuperare il rullino della macchina fotografica.
2. Ricorre per Cassazione l’imputato, deducendo: – mancanza di motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui “trascura il punto nodale del quesito di diritto sottopostogli: se l’atto di fotografare una persona all’interno del cortile di casa integri (al di là dell’improcedibilità per difetto di querela) il reato d’interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.;- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non avendo la Corte bolognese ravvisato, nell’illecita (ex art. 615 bis c.p.) condotta tenuta dalla parte offesa, gli estremi del fatto ingiusto rilevante ex art. 599 c.p.;- inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e dell’esimente della legittima difesa.
3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La tesi che l’imputato reitera sin dal giudizio di primo grado, ossia di avere reagito ad un atto d’interferenza nella sua vita privata (costituente il reato di cui all’art. 615 bis c.p.) commesso dal F., che lo fotografò mentre, assieme alla M., egli ancora si trovava in una pertinenza della sua casa, è destituita di ogni fondamento, anche per ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già evidenziate dai giudici di merito.
La ripresa fotografica da parte di terzi – così come quella effettuata con videocamera, su cui si è recentemente pronunziata la Corte costituzionale in fattispecie concernente videoregistrazione a fini investigativi (sent. n. 149/2008)- lede la riservatezza della vita privata che si svolge nell’abitazione altrui o negli altri luoghi indicati dall’art. 614 c.p., e integra il reato d’interferenze illecite nella vita privata, previsto e punito dall’art. 615 bis c.p., semprechè vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.
“Se l’azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti …, il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza” (sent. cit). In tal caso – come in quello del F., che fotografò dalla strada pubblica l’ A. e la M. che uscivano dalla casa e si trovavano nel cortile visibile dall’esterno – riprese fotografiche o con videocamera non si differenziano da quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
A giusta ragione, pertanto, sono state negate le esimenti della provocazione e della legittima difesa, nonchè il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con connessa diminuzione di pena, indipendentemente dalla corretta qualificazione giuridica data dai giudici d’appello ai fatti commessi che, in mancanza d’impugnazione da parte del pubblico ministero, pur non potendo essere sanzionati più gravemente, ben potevano essere meglio inquadrate in più gravi fattispecie di reato. 4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008.

Investigatore Privato, SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 18 novembre 2010, n. 23303
Svolgimento del processo
…Tale successiva versione non è apparsa però convincente al Giudice di appello, posto che era emerso che l’appellante non solo era stato visto mentre prelevava alcuni scontrini abbandonati nei pressi della cassa ma anche che, con lo scontrino in mano, prelevava dagli scaffali la merce che era poi risultata corrispondente a quella indicata nello scontrino.…Da ciò la Corte territoriale ha ricavato come fosse perfettamente rispondente alla realtà la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice e, di conseguenza, la dimostrazione della sussistenza delle ragioni fornite dalla società per giustificare il provvedimento espulsivo, sorretto da giusta causa.
La Corte territoriale ha tenuto a chiarire come la sanzione adottata fosse da ritenere certamente adeguata rispetto alle mancanze contestate ed accertate, tenuto conto, fra l’altro, anche della posizione di prestigio del dipendente (direttore del supermercato) all’interno della Struttura commerciale, che avrebbe dovuto costituire esempio di correttezza e professionalità per i dipendenti a lui gerarchicamente subordinati, e del contesto in cui la condotta si era realizzata (in un grande magazzino dove la merce viene esposta liberamente al pubblico).
In ordine alla ritenuta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 2, la Corte di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha puntualizzato che dalle risultanze istruttorie appariva pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti operata dalla allora S. spa, che si era avvalsa del tutto correttamente dell’attività di un istituto di vigilanza, essendo legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative e investigatori privati che operano come normali clienti e non esercitano alcun potere di vigilanza e controllo (Cass. n. 829/1992). Ciò in quanto rientra nel potere dell’imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione.
Le norme poste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2 e 3 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui alla stessa L. n. 300 del 1970, art. 4, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato).
Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l’eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere 
(Cass. n. 829/1992; per lo stesso principio, v. Cass. n. 8998/2001; Cass. n. 18821/2008; Cass. 16196/2009). Per quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 46,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.

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